Nelle situazioni in cui l’INPS neghi l’accesso all’Assegno sociale sostituivo è possibile inoltrare ricorso, ci sono delle sentenze della Cassazione in proposito.
Assegno sociale sostituivo, ci sono delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione che stravolgono quelli che sono i casi nei quali una persona ha il diritto a poterne usufruire. Questa misura spetta a tutti coloro che sono compatibili con la misura della pensione di inabilità civile o con l’assegno mensile di assistenza.
Viene presa come punto di riferimento l’età pensionabile, quindi dai 67 anni in poi, anche se dal 2012 in poi si partiva dai 66 anni. Poi da tale data in avanti ci sono state diverse variazioni a riguardo. Di solito ci pensa l’Inps a portare le prestazioni in questi allo status di assegno sociale sostitutivo.
Potrebbe comunque capitare di vedere un utente richiedere tale forma. In quel caso l’INPS è molto severo e nega la richiesta anche se vige uno scarto di qualche giorno, attenendosi rigorosamente alle regole vigenti. C’è però chi ha fatto ricorso contro tale decisione, vincendolo.
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Un cittadino affetto da invalidità viene ritenuto dalla Cassazione perfettamente compatibile con il diritto di godere di una pensione di inabilità civile.
E quando tale diritto sussista prima dei 67 anni di età e la domanda sia stata avanzata di conseguenza sempre prima, vale la condizione per la quale la pensione di inabilità vada rimpiazzata dalla pensione sociale, a partire dal primo giorno del mese che fa seguito a quello in cui scatta l’età richiesta.
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Cosa che deve succedere anche in quelle situazioni nelle quali non viene versato alcun rateo della pensione di inabilità civile e va percepita invece l’assegno sociale sostitutivo.
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Per cui, se tutti i requisiti richiesti dall’INPS per avere tale assegno maturano entro l’età limite (ad oggi fissata a 67 anni) occorre solo attendere i tempi richiesti affinché avvenga la decorrenza del trattamento economico, che hanno luogo il primo giorno del mese che fa seguito all’inoltro della domanda.