C’è una ulteriore variazione per quelle che sono le modalità di fruizione dei vantaggi previsti dal Superbonus 110. Ancora una volta mescolate le carte in tavola.
Superbonus 110, arrivano ancora brutte notizie, dopo le incertezze dei mesi scorsi che avevano portato a dei dubbi sulle modalità di fruizione del relativo credito di imposta. Tutta colpa in quel caso dei tanti illeciti scovati dalle forze dell’ordine e che avevano portato alla necessità di ridiscutere i termini del grosso vantaggio fiscale correlato a questa misura.
Ora sempre il Superbonus 110 si rende protagonista di un’altra situazione controversa. Ci sono delle voci per le quali l’importante provvedimento statale, legato allo svolgimento di lavori edilizi come prerequisito indispensabile per avere accesso allo stesso, sarebbe sul punto di saltare del tutto.
Già i criteri per ottenere l’ok a potere usufruire del Superbonus 110 sono diventati più severi, a fronte delle fin troppe zone di grigio mostrate e dei diversi interrogativi connessi a queste situazioni. Ora si aggiungono una nuova finestra temporale entro la quale doversi muovere per potere ottenere il si al bonus, oltre alle suddette nuove regole per impedire ulteriori comportamenti di illegalità connessi al credito di imposta.
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Superbonus 110, cosa è cambiato: attenti a questi vincoli
Lo stesso può essere ceduto ad una impresa (cosa che ha dato adito agli illeciti di cui sopra, con lavori inventati e relative fatture fasulle allo scopo di potere ottenere i rimborsi del caso, n.d.r.) o ad una banca. Il cambiare in corsa le regole però complica la situazione anche ai tanti cittadini onesti che hanno potuto sfruttare i benefici del Superbonus 110.
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Si rende adesso obbligatorio avvalersi della attestazione di un professionista riconosciuto in relazione a tutti i lavori edilizi compatibili svolti nella propria abitazione. E questo tanto in caso di cessione del credito ma in aggiunta pure se si chiede una cifra all’Agenzia delle Entrate.
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Vige una esenzione solo in caso di dichiarazione dei redditi precompilata o redatta dal sostituto di imposta. Per il resto bisogna presentare tutto quanto non solo per quanto riguarda il Bonus Facciate ed i lavori di consolidamento antisismico, ma ora anche per:
- cessione del credito nell’ecobonus;
- Bonus ristrutturazione (se inferiori a 10mila euro di importo o non vincolati da permessi del Comune);
- Bonus Barriere architettoniche;