Ci sono delle situazioni simili ma diverse in fatto di pensione di reversibilità che possono portare ad un cumulo di prestazioni previdenziali in favore del coniuge rimasto vedovo. Di quali si tratta.
Pensione di reversibilità, il beneficio spetta al coniuge che ha perso il proprio marito o la propria moglie, come previsto dalla Legge. Questo accade nel caso il cui il caro estinto stesse percependo un assegno mensile da parte dell’INPS, dopo essere fuoriuscito in maniera legittima dal lavoro.
L’equivalente della pensione di reversibilità nelle situazioni in cui a non esserci più fosse un individuo che ancora stava lavorando è chiamato invece “pensione indiretta”. In questo caso al coniuge in vita tocca una parte di quella che era la prestazione liquidata della persona deceduta.
Nei casi di un coniuge divenuto vedovo, le norme attuali prevedono il cumulo sia della pensione diretta che indiretta. L’una non esclude l’altra ed anche la pensione di reversibilità si può aggiungere parzialmente a quella diretta che tocca al coniuge superstite. Le norme attualmente vigenti in materia consentono questo fino ad un determinato limite di reddito.
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Questo accade se all’interno del nucleo familiare non ci sono figli disabili. Altrimenti, anche in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti, non viene messo in pratica alcun taglio. Inoltre il coniuge superstite che ha soddisfatto tutti i requisiti sia di età minima che di contributi minimi per averla, deve ricevere anche il trattamento di vecchiaia normalmente dato. Il quale è perfettamente cumulabile alla pensione indiretta.
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L’unico aspetto di rilievo in negativo è che, sommando i due trattamenti previdenziali, potrebbe esserci una diminuzione della pensione indiretta. Che diminuisce in base ai seguenti casi:
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In assenza di pensione di vecchiaia, se ci sono le condizioni, il coniuge vedovo che già corrisponde il trattamento indiretto può richiedere anche di avere l’assegno sociale.