Il Bonus Terme è realtà, su espresso volere del Ministero dello Sviluppo Economico. Cosa c’è da sapere in proposito e come funziona il sussidio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficialmente sancito la disponibilità per il bonus terme. La conferma di ciò arriva con l’avallo dell’apposito decreto, pubblicato all’interno della Gazzetta ufficiale, come da prassi per ogni ddl accolto.
Il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, con questo provvedimento, fa si che ci siano a disposizione delle risorse per favorire i cittadini nelle attività di acquisto di servizi termali accreditati. Beneficiari del bonus terme saranno i cittadini con età a partire dai 18 anni in poi e che dovranno obbligatoriamente risiedere in Italia. I fondi previsti sono di circa 53 milioni di euro.
Inoltre non sono previsti limiti legati al reddito, quindi non sarà necessario presentare la certificazione Isee. E non ci dovrebbero essere neppure vincoli che facciano riferimenti al nucleo familiare. Secondo il ddl del bonus terme, ogni singolo cittadino potrà essere beneficiario di un solo benefit.
Quest’ultimo prevede uno scontro del 100% su quello che è il costo dei servizi termali che si preferiscono. La cosa riguarderà prestazioni fino ad un prezzo massimo di 200 euro.
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Questo provvedimento di legge intende in questo modo dare un sostegno importante ad un settore colpito in maniera fortissima dalla crisi legata alla pandemia. Settore del quale però non si sente mai parlare, a differenza ad esempio dei ristoratori e gestori di bar e locali o dei commercianti.
Si attende ora di conoscere quella che sarà la lista degli stabilimenti ufficialmente accreditati. Ci penseranno Invitalia ed il Mise – lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico – a fornire tali nominativi.
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Tale bonus è personale e non può essere ceduto a terzi. Esso sarà disponibile solo verso gli stabilimenti termali dei quali le autorità preposte forniranno i nominativi.
Saranno esclusi invece quelli che risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti pubblici, oppure che già presentano dei benefici preesistenti riconosciuti all’utente, salvo possibile detrazioni fiscali non coperte dal bonus terme.